La legge di stabilità 2016 ha modificato il regime di riscossione del c.d. “canone RAI” presumendo che, l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica, comporti l’automatica detenzione dell’apparecchio televisivo con il conseguente addebito del “canone Rai” nella bollette dell’energia elettrica.

Per superare tale presunzione, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) che deve essere presentato entro il prossimo 30 aprile 2016 mediante spedizione postale, oppure entro il prossimo 10 maggio 2016 se la presentazione avverrà in via telematica.

Il modello deve essere presentato quando:

• il soggetto intestatario della bolletta di fornitura elettrica e l’intero nucleo familiare non detengano alcun apparecchio televisivo nell’abitazione di residenza, né in eventuali altri immobili a disposizione;
• il soggetto intestatario della bolletta di fornitura elettrica e l’intero nucleo familiare non detengano alcun ulteriore apparecchio televisivo nell’abitazione di residenza, né in eventuali altri immobili a disposizione, successivamente alla denuncia di cessazione dell’abbonamento per “suggellamento” presentata entro lo scorso 31/12/2015;
• l’intestatario della bollette di fornitura di energia elettrica sia un soggetto diverso, ancorché all’interno dello stesso nucleo familiare, da quello che in realtà è intestatario dell’apparecchio televisivo su cui dovrà essere addebitato il “canone Rai”.

La circolare sotto allegata, oltre a fornire maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del modello e termini ed effetti di presentazione, riporta anche le particolari modalità di riscossione del canone rai nel caso di: attivazione di una nuova utenza elettrica; se vi sono eredi; per i pubblici esercizi nonché i casi di esonero per gli ultra settantacinquenni con reddito non superiore ad € 6.713

 CanoneRai