Limite Denaro Contante
Con la Legge di Stabilità, dal 1° gennaio 2016, viene innalzato da 1.000 euro a 3.000 euro il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante, dei libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore.
È innalzato a 3.000 euro anche il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. 141/2010 (cambiavalute).
Viene lasciato immutato a 1.000 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Resta, inoltre, fermo a 999,99 euro il limite per:
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- la soglia per il servizio di “rimessa in denaro” (c.d.”money transfer”)
Il trasferimento del contante per importi pari o superiori a 3.000 euro è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, fatta salva la presenza di un contratto tra le parti che preveda ipotesi di rateazione.
