L’accesso al regime forfetario è consentito solo nel caso in cui un soggetto eserciti attività d’impresa, di arte o professione in forma individuale e solo qualora siano rispettati specifici requisiti (si veda a tal proposito la circolare “Nuovo Regime Forfetario 2016“).

Con le modifiche introdotte con la L. 208/2015, dal 2016, i contributi dovuti ai fini previdenziali possono essere ridotti del 35% (sia quelli fissi dovuti sul minimale contributivo che l’eventuale eccedenza sul reddito minimale).

L’agevolazione è opzionale e deve essere comunicata all’Inps in via telematica al momento dell’iscrizione. Per coloro che si sono iscritti al regime nell’anno 2015 la comunicazione deve essere trasmessa entro il 28 febbraio 2016.

Ulteriori riduzioni spettano per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore ai 21 anni e per i soggetti già pensionati presso Inps di età superiore ai 65 anni.

Qualora il regime cessi  volontariamente, o involontariamente per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative, anche l’agevolazione contributiva verrà meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento. Il contribuente dovrà dunque applicare la disciplina ordinaria in materia di determinazione e versamento della contribuzione dovuta e sarà in ogni caso preclusa la possibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva.

 

 

 

 

Regime Forfetario_Agevolazione Contributiva