Alcune importanti novità fiscali in tema di registrazione dei contratti di locazione immobiliare sono state introdotte con la legge di Stabilità 2016.

In particolare, viene previsto l’obbligo, a carico esclusivo del locatore (cioè del proprietario), di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula; di tale registrazione il proprietario dovrà dare documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore (cioè l’inquilino) nonché all’amministratore del condominio.

Vale la pena osservare come la modifica normativa pare essersi disinteressata delle disposizioni dettate ai fini dell’imposta di registro la quale continua a prevedere, per le “scritture private non autenticate” (tra cui rientrano, tipicamente, i contratti di locazione), l’obbligo di richiedere la registrazione a carico di tutte le “parti contraenti”. Pertanto permane la responsabilità solidale delle parti per il pagamento dell’imposta di registro.

Il “nuovo” obbligo di registrazione ad esclusivo carico del proprietario scatta naturalmente solo nelle ipotesi di contratti di locazione soggetti a registrazione obbligatoria, ossia per quei contratti aventi durata superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno.

Le sopracitate novità non riguardano però le c.d. “locazioni commerciali”, in quanto disciplinate dalla L. n.392/78, per le quali continuerà quindi a trovare applicazione la disciplina finora vigente.

Si precisa che, in mancanza della registrazione del contratto, viene concessa al conduttore la possibilità di richiedere all’autorità giudiziaria che il contratto di locazione venga ricondotto alle condizioni “legali” di cui agli articoli 2, co.1 (contratto c.d. “libero”, 4+4) e 2, co.3, (contratto c.d. “concordato”, 3+2) della L. n.431/1998. Il Giudice pertanto determinerà il canone dovuto tenendo conto dei criteri di legge.

Per quanto riguarda le novità che hanno interessato la fiscalità locale, ed in particolare le agevolazioni ai fini IMU e TASI nel caso di locazioni abitative a “canone concordato”, si rimanda alla lettura della circolare.

Locazioni_2016